Via San Donato, 38
40127 BOLOGNA
Tel. 051.24.40.90

S.Messe

Domenica: ore 9 e 11
Lunedì: ore 7 e 18.30
Martedì: ore 7 e 18.30
Mercoledì: ore 7 e 18.30
Giovedì: ore 7 e ore 18.30
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Statuto Lolek

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MODELLO DI STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE TEATRALE AMATORIALE
” …LOLEK …”
Titolo
DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

Art 1
E’ costituita l’associazione culturale per l’attività teatrale amatoriale denominata Compagnia Teatrale LOLEK
L’Associazione ha sede in Bologna via S. Donato, 38 , ed ha durata illimitata.
Art. 2
L’Associazione non persegue scopi di lucro ed è motivata dalla decisione dei soci di vivere l’esperienza teatrale secondo la
visione cristiana dell’uomo.
(Nel caso di costituzione nell’ambio della realtà parrocchiale si può aggiungere: L’Associazione fa riferimento agli obiettivi
pastorali ed educativi della parrocchia di…… S.Egidio………………………. coordinandosi con le altre iniziative, formative ed
educative della parrocchia stessa. L’Associazione potrà utilizzare spazi ed impianti della parrocchia
di S. Egidio …………………. tramite apposita convenzione, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale. Dovrà
comunque ottenere il benestare della parrocchia nel caso in cui intenda dar vita a rapporti che possono coinvolgere,
direttamente o indirettamente, la parrocchia stessa).
L’Associazione aderirà al Gruppo Attività Teatrali – GAT EMILIA (indicare Regione) ed i suoi soci saranno tesserati al
GAT e, per esso, alla FederGAT.
Art 3
L’Associazione ha lo scopo di praticare, promuovere e diffondere la cultura e l’arte nel settore del teatro, ispirando la sua
attività ai valori umani e cristiani.
(Nel caso di associazione nata nell’ambio della parrocchia che è dotata di sala teatrale, si può aggiungere: “Nello spirito
della Nota Pastorale della Commissione Ecclesiale della CEI per le comunicazioni sociali su “La sala dela comunità, un
servizio pastorale e culturale”,L’ Associazione si prefìgge di valorizzare “la sala della Comunità” quale luogo privilegiato di
aggregazione sociale, di promozione culturale e di azione pastorale”.)
In particolare l’Associazione si propone di:
a) realizzare spettacoli teatrali;
b) favorire la crescita culturale dei soci e, in generale, del pubblico anche attraverso, iniziative di formazione specifica
realizzate in collaborazione con enti locali, associazioni, scuole, istituzioni ecclesiali, ecc.;
e) valorizzare le tradizioni popolari e religiose ;
d) partecipare alla realizzazione di rassegne e concorsi teatrali culturalmente e pastoralmente qualificati;
e) favorire la partecipazione dei soci ad iniziative di ricerca, di sperimentazione, di formazione;
f) promuovere e realizzare ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle finalità dell’Associazione.
Titolo II
I SOCI
Art 4
Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori, ne accettino lo
statuto e intendano partecipare all’attività associativa. Tutti i soci sono tenuti a tesserarsi al GAT… EMILIA ……………e per
esso alla FederGAT.
Art 5
La qualifica di socio si ottiene al momento dell’ammissione all’Associazione, che viene deliberata dal Consiglio direttivo,
nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione. La partecipazione dei soci
all’Associazione non potrà essere temporanea.
La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un
genitore o da chi ne fa le veci.
Art 6
Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa.
I soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi; i soci
minorenni partecipano alle assemblee con solo voto consultivo.
Art 7
I soci hanno l’obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione, di corrispondere le
quote associative e quelle di tesseramento al GAT-EMILIA e, per esso, alla FederGAT e di osservare le disposizioni
statutarie e regolamentari del GAT-EMILIA e della FederGAT.
Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo
gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese
effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.
Art 8
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, espulsione, morosità e mancato rinnovo annuale del tesseramento
all’ente di affiliazione dell’Associazione.
II socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali
all’Associazione.
La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla data di
scadenza stabilita dal Consiglio direttivo e resta inadempiente anche dopo l’ulteriore termine ingiuntogli dallo stesso
Consiglio direttivo.
La morosità e l’espulsione sono deliberate dall’assemblea su proposta dei Consiglio direttivo dopo aver ascoltato il socio
interessato. Si applicano le eventuali procedure arbitrali e conciliative previste dagli statuti e regolamenti del
GAT-EMILIA e della FederGAT.
Art. 9
La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.
Titolo III
L’ASSEMBLEA
Art. 10
Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente.
Art 11
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione. E’ convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta
l’anno per l’approvazione del rendiconto e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell’Associazione, anche in
riferimento alle finalità educative che l’Associazione si prefigge. E’ comunque convocata ogni volta che il Consiglio direttivo
lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci purché in regola con i versamenti
delle quote associative.
Art. 12
La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione mediante
comunicazione scritta ai soci e affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività
associative. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione,
nonché l’ordine del giorno.
Art 13
Possono intervenire all’Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative
e quelle di tesseramento al GAT-EMILIA e, per esso, alla FederGAT. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi
rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.
Art 14
In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenta della maggioranza assoluta dei soci, in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno
un’ora. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto dall’art. 16, comma 2.
Art. 15
L’Assemblea dei soci approva annualmente il rendiconto; ogni quattro anni elegge il Consiglio direttivo, fissandone il
numero dei componenti che non potranno essere meno di tre; delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal
Consiglio direttivo; delibera i provvedimenti di espulsione proposti dal Consiglio direttivo.
I soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi; i soci
scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi dei
soci
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale.
Titolo IV
IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE
Art 16
Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Esso è composto da un minimo di tre membri: tutti i
componenti durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
I membri del consiglio direttivo dovranno essere tutti maggiorenni.
(Nel caso di associazione costituita nell’ambìto della realtà parrocchiale, si può aggiungere: Partecipa alle riunioni del
Consiglo direttivo, con solo voto consultivo, e senza che concorra a formarne il numero legale, il consulente ecclesiastico
nella persona del parroco pro-tempore dela parrocchia di.S.Egidio o del Vicario parrocchiale o direttore dell’oratorio a ciò
delegato, allo scopo di contribuire alla realizzazione delle finalità educative dell’Associazione e al miglior inserimento
dell’esperienza teatrale nelle attività pastorali)
Art 17
II Consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Spetta inoltre al
Consiglio direttivo: a) stabilire annualmente il calendario delle attività teatrali e associative (nel caso di Associazione
costituita in ambito parrocchiale si può aggiungere: sentito i parroco dela parrocchia di S. Egidio o il Vicario parrocchiale o il
direttore dell’oratorio a ciò delegato, curando ì coordinamento di tale attività con le iniziative pastorali); b) fissare la data
dell’assemblea annuale; e) redigere il rendiconto annuale; d) predisporre la relazione dell’attività svolta; e) assicurare un
corretto uso delle strutture e degli strumenti tecnici di cui l’Associazione si avvale per le proprie attività; f) adottare tutte le
misure necessarie allo svolgimento dell’attività dell’Associazione; g) attuare le deliberazioni dell’Assemblea; h) proporre
all’Assemblea l’espulsione di soci; i) formulare i regolamenti per il funzionamento dell’Associazione da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea.
Art. 18
Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri membri, dura in carico quanto il Consiglio direttivo
stesso e può essere rieletto. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e a lui potranno essere delegati parte
dei poteri spettanti al Consiglio direttivo. Compete al Presidente convocare e presiedere l’Assemblea e il Consiglio direttivo.
Nell’ambito del Consiglio direttivo potranno essere eletti uno o più Vice Presidenti, di cui uno designato Vicario, ed un
Tesoriere.
Art 19
Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i
primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Il Consiglio direttivo si
considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei componenti. In questo caso l’Assemblea, convocata dai
membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio direttivo.
Art 20
Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all’anno ovvero ogni qual volta il Presidente lo riterrà necessario.
Le cariche direttive sono a titolo gratuito.
I componenti il Consiglio direttivo non possono ricoprire cariche in altre associazioni teatrali aventi finalità analoghe a
quelle dell’Associazione, fatta eccezione per il GAT-EMILIA e la FederGAT.
Titolo V
IL PATRIMONIO
Art 21
II patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative e di iscrizione versate dai soci, da eventuali contributi di
privati o di enti pubblici e da eventuali beni acquisiti in proprietà dall’Associazione. Eventuali avanzi di gestione o fondi di
riserva non potranno essere distribuiti sia in forma diretta che indiretta tra i soci, salvo che la destinazione o distribuzione
Le modifiche statutarie sono deliberate dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà di tutti i soci, mentre lo
non sia imposta dalla legge, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali. E’ sancita la
intrasmissibilità delle quote associative, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e la loro non rivalutabilità.
Art 22
L’esercizio sociale ha durata annuale, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo dovrà predisporre il
rendiconto annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il
rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai soci (nel caso di
costituzione nell’ambio della parrocchia sì può aggiungere: e trasmesso alla parrocchia).
Art. 23
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato, su proposta dei Consiglio direttivo, dall’Assemblea dei soci, con le
maggioranze previste dall’art 15, secondo comma. Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori. L’eventuale
patrimonio residuo sarà devoluto ad enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità individuati dall’Assemblea dei soci,
sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
Titolo VI
NORME FINALI
Art. 24
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento agli eventuali regolamenti intemi, nonché alle
vigenti norme in materia di associazionismo, agli statuti ed ai regolamenti organici del GAT-EMILIA e della FederGAT,
nonché alle norme sull’ordinamento dello spettacolo, in quanto applicabili.
Statuto lolek